In vigore il rinnovato regolamento-base dell’Unione Europea sui “nuovi alimenti”, che si applicherà (salve alcune eccezioni) a partire dal 1 gennaio 2018.
Si tratta del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015.
Esso concerne i cosidetti “nuovi alimenti”, e cioè “qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997“, con esclusione però:
a) agli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:
i) enzimi alimentari, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;
ii) additivi alimentari, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
iii) aromi alimentari, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;
iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE.
Non vengono però considerati “nuovi alimenti” quelli che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:
- pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997,
oppure
- pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.
Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti in apposito elenco, curato dalla Commissione UE, possono essere immessi sul mercato dell’Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d’uso e ai requisiti di etichettatura specificati nel citato regolamento (art.6).
Le condizione generali di autorizzazione per i nuovi alimenti sono le seguenti (art.7):
a) in base alle prove scientifiche disponibili, l’alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b) l’uso previsto dell’alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l’alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c) se l’alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Il regolamento prevede un’apposita procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio dei nuovi alimenti nell’Unione, che si applica anche a quelli provenienti da paesi terzi. Norme specifiche valgono per gli alimenti considerati “tradizionali”.